STATUTO
- 1 – COSTITUZIONE
- 2 – DURATA
- 3 – SEDE
- 4 – SCOPO SOCIALE
- 5 – SOCI
- 6 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
- 7 – ORGANI SOCIALI
- 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
- 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
- 10 – PRESIDENTE
- 10bis – PRESIDENTE ONORARIO
- 10ter – COMITATO DEI SOCI FONDATORI
- 10quarter – COLLEGI DEI PROBIVIRI
- 11 – ESERCIZIO SOCIALE
- 12 – RECESSO O ESPULSIONE DEGLI ASSOCIATI
- 13 – DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI
- 14 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
- 15 – PUBBLICITA’
- 16 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
- 17 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
- 18 – PUBBLICITA’
- 19 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
- 20 – NORMA DI RINVIO
ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita l’ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI NORD MILANO, la cui denominazione verrà automaticamente integrata dall’acronimo “ETS” al conseguimento e per l’effetto della relativa iscrizione dell’Ente nel Runts. L’Associazione assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona, riconosce le pari opportunità tra uomini e donne e, nel solco della presenza degli imprenditori nella società italiana, promuove e tutela sia in Italia che nel mondo il lavoro di tutti, nonché la presenza degli imprenditori e Delle imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita.
ART. 2 – DURATA
L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100.
ART. 3 – SEDE
L’Associazione ha sede presso il domicilio indicato con delibera del Consiglio Direttivo o, in alternativa, presso il domicilio del Presidente, sempre all’interno del territorio dei comuni del NORD MILANO (BRESSO, CINISELLO BALSAMO, COLOGNO MONZESE, SESTO SAN GIOVANNI, ecc.) o comuni limitrofi. Può istituire delegazioni ed uffici staccati sia in Italia sia all’estero secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 13.
ART. 4 – SCOPO SOCIALE
L’Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
L’Associazione svolge la propria attività sia in Italia che all’estero. Essa non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell’ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali, con particolare riferimento alle imprese ed alle persone. In particolare, l’Associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestione di imprese e opere di qualsiasi natura, in cui siano costantemente presenti le dimensioni di libertà, di solidarietà e di servizio vicendevole. Altresì l’Associazione potrà svolgere attività di promozione e di sviluppo per gli associati e verso i terzi nei settori riferenti al tempo libero ed alle attività culturali e sociali. In ogni caso, al fine di meglio definire le problematiche e i servizi che riguardano le diverse realtà, l’Associazione identifica tre settori di attività: Settore “Imprese”; Settore “Professioni”; Settore “Non profit”. Il settore “Imprese” si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate alla produzione di beni o servizi. Il settore “Professioni” si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà professionali di qualsiasi natura, prettamente destinate alla produzione di servizi, includendovi anche le competenze manageriali di gestione di imprese, assimilandole a competenze professionali di alto livello qualitativo. Il settore “Non Profit” si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate a svolgere attività di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, culturale, educativa, sportiva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione ed informazione professionale in particolare, di avviamento al lavoro. L’Associazione si rivolge, inoltre, alle persone fisiche valorizzando la loro dignità civile in quanto tale, il lavoro autonomo o dipendente delle stesse. Ciascuno dei soggetti cui l’Associazione si rivolge potrà partecipare in tutti i settori di attività che gli competano, essendo la destinazione dei settori unicamente volta ad agevolare le singole attività nell’ambito dell’unica realtà associativa. L’Associazione si propone quindi, nei confronti di tutti gli associati e per tutti i settori, di fornire adeguata assistenza, favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società della quale diventino importanti interlocutori.
Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione eserciterà in via esclusiva e/o principale le seguenti attività, la cui elencazione è mutuata dall’art.5 D. Lgs. n. 117 del 03 Luglio 2017:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;
- p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è l’Ufficio di Presidenza.
L’Associazione, inoltre, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale: a) svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati; b) anche in rappresentanza degli interessi generali degli associati, stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l’esame e la formulazione di proposte sui problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l’integrazione europea; c) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali; d) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, tra le quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri, amministrazioni locali, ecc.; e) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi d’interesse nazionale e internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie; f) organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati e, in particolare, delle piccole e medie imprese; g) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia; h) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell’Associazione e dei soci; i) assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito; l) fornire ai soci anche indirettamente servizi che rientrino negli interessi dell’Associazione e dei soci; m) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell’imprenditoria, l’avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori; n) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo; o) organizzare, anche tramite volontari e/o obiettori, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni; p) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare; q) assumere in via non prevalente partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci; r) assumere qualsiasi iniziativa che abbia per scopo lo sviluppo economico e l’accrescimento professionale e culturale dell’impresa, quali la costituzione di società, consorzi o cooperative, l’organizzazione di corsi professionali, la redazione di stampe e periodici; s) promuovere a livello nazionale il marchio “AZIENDA NORD MILANO” che sia sinonimo di affidabilità, esperienza imprenditoriale, innovazione tecnologica, ecc. L’Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.
L’Associazione, nell’ambito dei propri fini, potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali.
ART. 5 – SOCI
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli enti e le associazioni che ne condividano gli scopi, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza. Gli aspiranti soci dovranno presentare per iscritto la loro richiesta di iscrizione, fornendo le informazioni che saranno loro richieste dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo dell’Associazione deve motivare la delibera di rigetto e darne comunicazione all’Interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull’istanza di pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione
Si definiscono soci dell’Associazione gli associati (sia persone fisiche sia quelle giuridiche) che siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione. Nell’Associazione si distinguono i soci fondatori, i soci ordinari, i soci onorari e i soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo. E’, tuttavia, facoltà del Consiglio Direttivo dell’Associazione assimilare altri associati ai soci fondatori. Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo; l’iscrizione comporta l’obbligo del versamento della quota associativa. Previa delibera dei rispettivi organi direttivi, potranno divenire soci ordinari i soci di associazioni a loro volta associate alla “Associazione Imprenditori Nord Milano”. Sono soci onorari persone fisiche o enti che si siano distinti nella collaborazione e nel sostegno dell’attività dell’Associazione. Sono soci sostenitori persone giuridiche o fisiche che si siano distinte nel sostegno finanziario all’Associazione. La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, ad eccezione dei soci sostenitori per i quali non è prevista la facoltà di partecipare con diritto di voto all’Assemblea. Inoltre, è previsto il gruppo “soci amici dell’associazione” che pur rientrando nel computo dei soci (con iscrizione nel libro soci) non prevede il diritto di voto in assemblea; detto gruppo ha la peculiarità di essere visibile nella rete dell’associazione ma senza poter accedere ai servizi della stessa e non è tenuto al versamento della quota associativa.
L’iscrizione comporta il versamento della quota associativa
Eventuali morosità nel versamento della quota associativa comportano il pagamento degli interessi legali maturati.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarazione escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
ART. 6 – ENTRATE E PROVENTI
I mezzi finanziari dell’Associazione, cioè quelli risultanti dagli atti dell’Ente e dai suoi bilanci, sono costituiti:
- dalle varie quote sociali, comprese quelle una tantum, come indicate dalle
delibere del Consiglio Direttivo; - dai contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici e privati,
- donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. del 3 Luglio 2017, n. 117.
Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo provvederà di anno in anno a stabilire l’ammontare delle quote associative. Il Consiglio Direttivo potrà determinare delle quote differenziate in relazione a categorie omogenee di appartenenza degli associati determinate con criteri uniformi. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere di anno in anno anche quote una tantum finalizzate a particolari scopi. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.
ART. 7 – PATRIMONIO E ASSENZA SCOPO DI LUCRO
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 8 – ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente e quattro o più Vice Presidenti;
- il Presidente Onorario
- il Collegio dei Probiviri
- il Direttore Generale
- il Comitato dei soci fondatori
L’Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione.
ART. 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea degli associati, composta da soci fondatori, onorari ed ordinari, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento dal Presidente Onorario o dal Consigliere più anziano di età. In essa ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro associato. Ogni associato non può avere più di tre deleghe. Ad ogni associato spetta un voto. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci dal almeno tre mesi ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione. L’Assemblea deve essere convocata, per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno da parte del Consiglio Direttivo. L’Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o quando lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare. In ogni caso, l’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. Le convocazioni dovranno essere diramate, a mezzo lettera, fax o email, entro il quinto giorno antecedente a quello stabilito per l’Assemblea, a tutti gli associati ed agli indirizzi risultanti presso l’Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni. Per la validità delle Assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibererà a maggioranza dei voti. Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente statuto o disposizioni sul patrimonio dell’Associazione dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati L’Assemblea ordinaria in particolare: nomina e revoca il Presidente; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando, previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
L’Assemblea straordinaria, in particolare: delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
Per l’assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto.
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti dal almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede dell’Associazione entro 10 giorni dalla richiesta. L’accesso ai predetti Libri potrà avvenire previa accordo con la Segreteria.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
L’Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype/videoconferenza/teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione e sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione; i membri del Consiglio che vengano investiti del compito di amministrare il patrimonio dell’associazione assumono la responsabilità in ordine alla relativa gestione. Esso è composto da cinque a diciannove membri individuati tra i soci ovvero nell’ambito degli enti giuridici associati oltre al Presidente dell’Associazione e a tutti i Vice Presidenti dell’Associazione. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli associati e dura in carica tre anni; i Consiglieri sono rieleggibili. Il Presidente dell’Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo, i Vice Presidenti sono nominati su indicazione del Presidente dell’Associazione ed eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi Consiglieri. Il numero dei membri cooptati non deve essere superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà riconfermarli fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decade e l’Assemblea deve provvedere alla nuova elezione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente del Consiglio, almeno una volta ogni 2 mesi, ovvero in caso di assenza o di impedimento, dal Presidente Onorario o dal Consigliere più anziano, per mezzo di raccomandata, telegramma, telefax o email, almeno tre giorni prima della data fissata. Il Consiglio si riunisce per volontà del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio, lo stesso Consiglio viene presieduto dal Presidente Onorario o dal Consigliere anagraficamente più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype/videoconferenza/teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione e sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva – tenuto conto delle presenze e dei voti anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza – della maggioranza dei suoi membri in carica. Nel caso di più di due assenze ingiustificate e, comunque, qualora non partecipino al 50% delle adunanza convocate nell’anno solare, i Consiglieri decadono dalla carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei propri membri, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
In particolare, è compito del Consiglio Direttivo: deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; stabilire i criteri per i rimborsi ai volontarie agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo, ove necessario ed opportuno, predisporre uno o più regolamenti per l’attività dell’Associazione, regolamentare settori di attività oltre quelli previsti dallo statuto, nonché stabilire regolamenti, organi ed ogni modalità di funzionamento per i singoli settori e Paesi in cui si svolge l’attività dell’Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione. Il Consiglio Direttivo potrà, su richiesta del Presidente dell’Associazione, nominare un Comitato Esecutivo che riceverà deleghe e mandati ad operare direttamente dal Presidente dell’Associazione. Il Consiglio potrà nominare uno o più Comitati Tecnici con funzione consultiva per coadiuvarlo nella promozione e nel coordinamento dei diversi settori di attività dell’Associazione.
ART. 11 – PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli associati, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente designa i Vice Presidenti, nominati dal Consiglio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti quei poteri che il Consiglio Direttivo gli attribuirà. Il Presidente può mediante delega incaricare i Vice Presidenti o i membri del Consiglio Direttivo collegialmente o singolarmente all’assolvimento di determinate funzioni, fino a revoca espressa. Il Presidente può nominare un Direttore Generale. Può essere eletto Presidente ogni associato, salvo i soci sostenitori, in regola con gli obblighi dell’Associazione.
ART. 11bis – PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario è eletto dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La carica è vitalizia. Il Presidente Onorario è componente di diritto del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, che presiede.
Il Presidente Onorario sostituisce il Presidente in carica, in caso di sua assenza o di suo impedimento. Svolge, inoltre, funzioni consultive a favore degli organi sociali, di rappresentanza ed istituzionali a favore di Associazione ed ogni altra funzione gli venga delegata dal Consiglio Direttivo.
ART. 11ter – COMITATO DEI SOCI FONDATORI
Il Comitato dei soci fondatori è costituito dai soci fondatori così come indicati nell’atto costitutivo dell’Associazione e da quelli a questi equiparati, secondo il disposto dell’art. 5 dello statuto. Nell’ipotesi in cui il Presidente dell’Associazione abbia la qualifica di socio fondatore, egli diventerà automaticamente il Presidente del Comitato dei soci fondatori. Compito del Comitato è di esprimere pareri sull’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione, con funzioni consultive e di supervisione. Le riunioni del Comitato saranno convocate per fax o email direttamente dal Presidente o su richiesta motivata della maggioranza semplice dei suoi componenti.
ART. 11quater – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri, scelti fra i soci dell’Associazione. Quattro dei membri che lo compongono sono eletti dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente; il quinto è il Presidente Onorario che vi fa parte di diritto e lo presiede. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Collegio esamina e delibera: sui ricorsi presentati dai singoli avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione; sui ricorsi presentati dai singoli associati avverso provvedimenti disciplinari istruiti a loro carico, secondo quanto disposto dal successivo art. 12; sulle controversie insorte tra i soci per quanto riguarda la loro attività all’interno di Associazione. Inoltre, esprime, su richiesta degli organi associativi, pareri su eventuali controversie di ogni natura che possano insorgere all’interno di Associazione (comprese quelle relative all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto) e vigila sul corretto comportamento degli associati, anche alla luce del dettato del Codice Deontologico. Le parti ricorrenti hanno l’obbligo di esibire, a richiesta del Collegio, ogni documentazione, nonché fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dal Collegio stesso al fine di dirimere la controversia. Eventuali inadempienze, totali o parziali, saranno valutabili dal Collegio ai fini della decisione definitiva. I membri del Collegio svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento e sono tenuti al massimo riserbo per quanto concerne l’attività del Collegio stesso. Le decisioni del Collegio devono essere rese entro 30 giorni dalla data della raccomandata di cui al successivo art. 12 e sono definitive ed insindacabili. Vengono depositate presso la Segreteria di Associazione che ha l’obbligo di renderle note alle parti ricorrenti.
ART. 12 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio di gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, deve essere convocata l’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il Presidente sottopone all’Assemblea per l’approvazione il bilancio dell’esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Gli eventuali avanzi di gestione dell’Associazione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il per la definitiva approvazione.
ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
In particolare, l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di
monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
ART. 14 – ORGANO DI REVISIONE
Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
ART. 15 – RECESSO O ESPULSIONE DEGLI ASSOCIATI
Gli associati vengono ammessi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza. I soci potranno recedere dall’Associazione in ogni momento (fatto salvo le tempistiche del previste dal precedente articolo 5); la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. L’espulsione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati: a) che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi ed alle norme regolamentari dell’Associazione, così come indicate nel presente Statuto e nel Codice Deontologico; b) che risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre sei mesi e non eseguano in tutto o in parte il versamento di ogni altro contributo richiesto dagli organi dell’Associazione per il conseguimento dell’oggetto sociale; c) che non adempiano ai doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’Associazione; d) che risultino condannati per reati comuni, gli interdetti, i falliti non riabilitati e coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, si rendano indegni. L’Associato dichiarato decaduto potrà ricorrere contro tale provvedimento mediante lettera raccomandata inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri. Il ricorso sarà esaminato da tale organo secondo quanto disposto dal precedente art. 10quater. L’Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
ART. 16 – DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI
Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può istituire su tutto il territorio nazionale e all’estero delegazioni e uffici staccati, nominandone il responsabile.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l’assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale nominato. Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.
ART. 17 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti uno o più Comitati tecnici scientifici composti da persone di provata competenza che condividano lo scopo dell’Associazione, con il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo dell’Associazione e di valorizzare e promuovere l’attività dell’Associazione stessa in ogni settore.
La deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà precisare la durata e il funzionamento di ogni Comitato tecnico scientifico.
ART. 18 – PUBBLICITA’
I libri sociali sono depositati presso la sede di Associazione e ogni socio ne può prendere visione, previo appuntamento con la Segreteria.
ART. 19 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In particolare, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 secondo quanto previsto dall’art.9 del d. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
ART- 20 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.
Lo Statuto è stato approvato all’unanimità in questa stesura durante l’Assemblea dei Soci che si è tenuta il giorno 20 Maggio 2021 mediante collegamento audio e video a distanza attraverso la piattaforma Zoom.