STATUTO

  • ART. 1 – COSTITUZIONE

  • ART. 2 – DURATA

  • ART. 3 – SEDE

  • ART. 4 – SCOPO SOCIALE

  • ART. 5 – SOCI

  • ART. 6 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

  • ART. 7 – ORGANI SOCIALI

  • ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

  • ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  • ART. 10 – PRESIDENTE

  • ART. 10bis – PRESIDENTE ONORARIO

  • ART. 10ter – COMITATO DEI SOCI FONDATORI

  • ART. 10quarter – COLLEGI DEI PROBIVIRI

  • ART. 11 – ESERCIZIO SOCIALE

  • ART. 12 – RECESSO O ESPULSIONE DEGLI ASSOCIATI

  • ART. 13 – DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI

  • ART. 14 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

  • ART. 15 – PUBBLICITA’

  • ART. 16 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita l’ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI NORD MILANO.
L’Associazione assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona, riconosce le pari opportunità tra uomini e donne e, nel solco della presenza degli imprenditori nella società italiana, promuove e tutela sia in Italia che nel mondo il lavoro di tutti, nonché la presenza degli imprenditori e delle imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita.

ART. 2 – DURATA

L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100.

ART. 3 – SEDE

L’Associazione ha sede presso il domicilio indicato con delibera del Consiglio Direttivo o, in alternativa, presso il domicilio del Presidente, sempre all’interno del territorio dei comuni del NORD MILANO (BRESSO, CINISELLO BALSAMO, COLOGNO MONZESE, SESTO SAN GIOVANNI, ecc.) o comuni limitrofi. Può istituire delegazioni ed uffici staccati sia in Italia sia all’estero secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 13.

ART. 4 – SCOPO SOCIALE

L’Associazione svolge la propria attività sia in Italia che all’estero. Essa non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell’ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali, con particolare riferimento alle imprese ed alle persone. In particolare, l’Associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestione di imprese e opere di qualsiasi natura, in cui siano costantemente presenti le dimensioni di libertà, di solidarietà e di servizio vicendevole. Altresì l’Associazione potrà svolgere attività di promozione e di sviluppo per gli associati e verso i terzi nei settori riferenti al tempo libero ed alle attività culturali e sociali. In ogni caso, al fine di meglio definire le problematiche e i servizi che riguardano le diverse realtà, l’Associazione identifica tre settori di attività: Settore “Imprese”; Settore “Professioni”; Settore “Non profit”. Il settore “Imprese” si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate alla produzione di beni o servizi. Il settore “Professioni” si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà professionali di qualsiasi natura, prettamente destinate alla produzione di servizi, includendovi anche le competenze manageriali di gestione di imprese, assimilandole a competenze professionali di alto livello qualitativo. Il settore “non profit” si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate a svolgere attività di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, culturale, educativa, sportiva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione ed informazione professionale in particolare, di avviamento al lavoro. L’Associazione si rivolge, inoltre, alle persone fisiche valorizzando la loro dignità civile in quanto tale, il lavoro autonomo o dipendente delle stesse. Ciascuno dei soggetti cui l’Associazione si rivolge potrà partecipare in tutti i settori di attività che gli competano, essendo la destinazione dei settori unicamente volta ad agevolare le singole attività nell’ambito dell’unica realtà associativa. L’Associazione si propone quindi, nei confronti di tutti gli associati e per tutti i settori, di fornire adeguata assistenza, favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società della quale diventino importanti interlocutori. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l’Associazione potrà: a) svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati; b) anche in rappresentanza degli interessi generali degli associati, stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l’esame e la formulazione di proposte sui problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l’integrazione europea; c) favorire la creazione di nuove realtàimprenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali; d) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, tra le quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri, amministrazioni locali, ecc.; e) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi d’interesse nazionale e internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie; f) organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati e, in particolare, delle piccole e medie imprese; g) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia; h) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell’Associazione e dei soci; i) assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito; l) fornire ai soci anche indirettamente servizi che rientrino negli interessi dell’Associazione e dei soci; m) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell’imprenditoria, l’avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori; n) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo; o) organizzare, anche tramite volontari e/o obiettori, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni; p) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare; q) assumere in via non prevalente partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci; r) assumere qualsiasi iniziativa che abbia per scopo lo sviluppo economico e l’accrescimento professionale e culturale dell’impresa, quali la costituzione di società, consorzi o cooperative, l’organizzazione di corsi professionali, la redazione di stampe e periodici; s) promuovere a livello nazionale il marchio “AZIENDA NORD MILANO” che sia sinonimo di affidabilità, esperienza imprenditoriale, innovazione tecnologica, ecc. L’Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.
L’Associazione, nell’ambito dei propri fini, potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali.

ART. 5 – SOCI

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli enti e le associazioni che ne condividano gli scopi, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza. Gli aspiranti soci dovranno presentare la loro richiesta di iscrizione, fornendo le informazioni che saranno loro richieste dall’Associazione. Dovranno, inoltre, all’atto della presentazione della domanda, indicare due soci che risultino come soci presentatori. Si definiscono soci dell’Associazione gli associati (sia persone fisiche sia quelle giuridiche) in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione. Nell’Associazione si distinguono i soci fondatori, i soci ordinari, i soci onorari e i soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo. E’, tuttavia, facoltà del Consiglio Direttivo dell’Associazione assimilare altri associati ai soci fondatori. Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo; l’iscrizione comporta l’obbligo del versamento della quota associativa. Previa delibera dei rispettivi organi direttivi, potranno divenire soci ordinari i soci di associazioni a loro volta associate alla “Associazione Imprenditori Nord Milano”. Sono soci onorari persone fisiche o enti che si siano distinti nella collaborazione e nel sostegno dell’attività dell’Associazione. Sono soci sostenitori persone giuridiche o fisiche che si siano distinte nel sostegno finanziario all’Associazione. La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, ad eccezione dei soci sostenitori per i quali non è prevista la facoltà di partecipare con diritto di voto all’Assemblea. L’iscrizione comporta il versamento della quota associativa ed è impegnativa per due anni e s’intende rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni da comunicare con lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza del biennio o di uno degli anni successivi, segnalandone i motivi. Eventuali morosità nel versamento della quota associativa comportano il pagamento degli interessi legali maturati.

ART. 6 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari dell’Associazione, cioè quelli risultanti dagli atti dell’Ente e dai suoi bilanci, sono costituiti:

  1. dalle varie quote sociali, comprese quelle una tantum, come indicate dalle
    delibere del Consiglio Direttivo;
  2. dai contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici e privati;
  3. dai corrispettivi per i servizi che saranno eventualmente resi.

Il patrimonio è costituito da quanto destinato a tale scopo di donazioni e di lasciti che verranno fatti all’Associazione e da questa accettati con delibera del Consiglio Direttivo, nonché dalle eventuali riserve che l’Assemblea delibererà di costituire. Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo provvederà di anno in anno a stabilire l’ammontare delle quote associative. Il Consiglio Direttivo potrà determinare delle quote differenziate in relazione a categorie omogenee di appartenenza degli associati determinate con criteri uniformi. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere di anno in anno anche quote una tantum finalizzate a particolari scopi. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente e quattro o più Vice Presidenti;
  • il Presidente Onorario
  • il Collegio dei Probiviri
  • il Direttore Generale
  • il Comitato dei soci fondatori

L’Associazione opera avvalendosi di prestazione volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea degli associati, composta da soci fondatori, onorari ed ordinari, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento dal Presidente Onorario o dal Consigliere più anziano di età. In essa ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro associato. Ogni associato non può avere più di tre deleghe. Ad ogni associato spetta un voto. L’Assemblea deve essere convocata, per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno da parte del Consiglio Direttivo. L’Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o quando lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un decimo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare. Le convocazioni dovranno essere diramate, a mezzo lettera, fax o e.mail, entro il quinto giorno antecedente a quello stabilito per l’Assemblea, a tutti gli associati ed agli indirizzi risultanti presso l’Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni. Per la validità delle Assemblee in prima convocazione è
necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibererà a maggioranza dei voti. Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente statuto o disposizioni sul patrimonio dell’Associazione dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati L’Assemblea in particolare delibera sull’approvazione del bilancio, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, sulla nomina del Presidente, sull’approvazione e sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti e sullo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione e gestisce il suo patrimonio. 2. Esso è composto da cinque a diciannove membri individuati tra i soci, oltre al Presidente dell’Associazione e a tutti i Vice Presidenti dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea degli associati e dura in carica tre anni. Il Presidente dell’Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo, i Vice Presidenti sono nominati su indicazione del Presidente dell’Associazione ed eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi Consiglieri. Il numero dei membri cooptati non deve essere superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà riconfermarli fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decade e l’Assemblea deve provvedere alla nuova elezione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente del Consiglio, ovvero in caso di assenza o di impedimento, dal Presidente Onorario o dal Consigliere più anziano, per mezzo di raccomandata, telegramma, telefax o e.mail, almeno tre giorni prima della data fissata. Il Consiglio si riunisce per volontà del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio, lo stesso Consiglio viene presieduto dal Presidente Onorario o dal Consigliere più anziano. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Nel caso di più di tre assenze ingiustificate, i Consiglieri decadono dalla carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell’Associazione, della quale ha piena responsabilità di fronte a enti e terzi. Spetta al Consiglio Direttivo, ove necessario ed opportuno, predisporre uno o più regolamenti per l’attività dell’Associazione, regolamentare settori di attività oltre quelli previsti dallo statuto, nonché stabilire regolamenti, organi ed ogni modalità di funzionamento per i singoli settori e Paesi in cui si svolge l’attività dell’Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione. . Il Consiglio Direttivo potrà, su richiesta del Presidente dell’Associazione, nominare un Comitato Esecutivo che riceverà deleghe e mandati ad operare direttamente dal Presidente dell’Associazione. Il Consiglio potrà nominare uno o più Comitati Tecnici con funzione consultiva per coadiuvarlo nella promozione e nel coordinamento dei diversi settori di attività dell’Associazione.

ART. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli associati, rimane in carica tre anni, può essere rieletto solo per due mandati consecutivi. Il Presidente designa quattro o più Vice Presidenti, nominati dal Consiglio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti quei poteri che il Consiglio Direttivo gli attribuirà. Il Presidente può mediante delega incaricare i Vice Presidenti o i membri del Consiglio Direttivo collegialmente o singolarmente all’assolvimento di determinate funzioni, fino a revoca espressa. Il Presidente può nominare un Direttore Generale. Può essere eletto Presidente ogni associato, salvo i soci sostenitori, in regola con gli obblighi dell’Associazione, con un’età inferiore ai cinquantacinque anni. Qualora il Presidente eletto abbia a compiere i cinquantacinque anni durante il periodo di vigenza del suo mandato, potrà portalo a termine sino alla scadenza naturale. Non potrà essere candidato né al primo mandato, né per il secondo l’associato che abbia compiuto i cinquantaquattro anni di età.

ART. 10bis – PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è eletto dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La carica è vitalizia. Il Presidente Onorario è componente di diritto del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, che presiede.

Il Presidente Onorario sostituisce il Presidente in carica, in caso di sua assenza o di suo impedimento. Svolge, inoltre, funzioni consultive a favore degli organi sociali, di rappresentanza ed istituzionali a favore di Associazione ed ogni altra funzione gli venga delegata dal Consiglio Direttivo.

ART. 10ter – COMITATO DEI SOCI FONDATORI

Il Comitato dei soci fondatori è costituito dai soci fondatori così come indicati nell’atto costitutivo dell’Associazione e da quelli a questi equiparati, secondo il disposto dell’art. 5 dello statuto. Nell’ipotesi in cui il Presidente dell’Associazione abbia la qualifica di socio fondatore, egli diventerà automaticamente il Presidente del Comitato dei soci fondatori. Compito del Comitato è di esprimere pareri sull’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione, con funzioni consultive e di supervisione. Le riunioni del Comitato saranno convocate per fax o e.mail
direttamente dal Presidente o su richiesta motivata della maggioranza semplice dei suoi componenti.

ART. 10quater – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri, scelti fra i soci dell’Associazione. Quattro dei membri che lo compongono sono eletti dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente; il quinto è il Presidente Onorario che vi fa parte di diritto e lo presiede. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Collegio esamina e delibera:sui ricorsi presentati dai singoli avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione; sui ricorsi presentati dai singoli associati avverso provvedimenti disciplinari istruiti a loro carico, secondo quanto disposto dal successivo art. 12; sulle controversie insorte tra i soci per quanto riguarda la loro attività all’interno di Associazione. Inoltre, esprime, su richiesta degli organi associativi, pareri su eventuali controversie di ogni natura che possano insorgere all’interno di Associazione (comprese quelle relative all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto) e vigila sul corretto comportamento degli associati, anche alla luce del dettato del Codice Deontologico. Le parti ricorrenti hanno l’obbligo di esibire, a richiesta del Collegio, ogni documentazione, nonché fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dal Collegio stesso al fine di dirimere la controversia. Eventuali inadempienze, totali o parziali, saranno valutabili dal Collegio ai fini della decisione definitiva. I membri del Collegio svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento e sono tenuti al massimo riserbo per quanto concerne l’attività del Collegio stesso. Le decisioni del Collegio devono essere rese entro 30 giorni dalla data della raccomandata di cui al successivo art. 12 e sono definitive ed insindacabili. Vengono depositate presso la Segreteria di Associazione che ha l’obbligo di renderle note alle parti ricorrenti.

ART. 11 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio di gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, deve essere convocata l’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il Presidente sottopone all’Assemblea per l’approvazione il bilancio dell’esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Gli eventuali avanzi di gestione dell’Associazione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo per il perseguimento delle finalità dell’Associazione. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

ART. 12 – RECESSO O ESPULSIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati vengono ammessi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza. I soci potranno recedere dall’Associazione in ogni momento (fatto salvo le tempistiche del previste dal precedente articolo 5); la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. L’espulsione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati: a) che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi ed alle norme regolamentari dell’Associazione, così come indicate nel presente Statuto e nel Codice Deontologico; b) che risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre sei mesi e non eseguano in tutto o in parte il versamento di ogni altro contributo richiesto dagli organi dell’Associazione per il conseguimento dell’oggetto sociale; c) che non adempiano i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’Associazione; d) che risultino condannati per reati comuni, gli interdetti, i falliti non riabilitati e coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, si rendano indegni. L’Associato dichiarato decaduto potrà ricorrere contro tale provvedimento mediante lettera raccomandata inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri. Il ricorso sarà esaminato da tale organo secondo quanto disposto dal precedente art. 10quater. L’Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

ART. 13 – DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI

Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può istituire su tutto il territorio nazionale e all’estero delegazioni e uffici staccati, nominandone il responsabile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l’assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale nominato. Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

ART. 14 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti uno o più Comitati tecnici scientifici composti da persone di provata competenza che condividano lo scopo dell’Associazione, con il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo dell’Associazione e di valorizzare e promuovere l’attività dell’Associazione stessa in ogni settore.

La deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà precisare la durata e il funzionamento di ogni Comitato tecnico scientifico.

ART. 15 – PUBBLICITA’

I libri sociali sono depositati presso la sede di Associazione e ogni socio ne può prendere visione, previo appuntamento con la Segreteria.

ART. 16 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; per le altre cause di cui all’art. 27 c.c. In caso di estinzione l’Assemblea delibera, con la maggioranza di almeno i tre quarti degli associati, in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, delle legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Lo statuto è stato approvato all’unanimità in questa stesura durante l’assemblea dei soci che si è tenuta il 28 giugno 2005 presso Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo.